"E’ vero anche oggi che l’Ordine Forense è collocato così in alto che da esso uscendo mai si sale,
e in esso rientrando mai si discende”
STATUTO AGGIORNATO DELL’ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI
STATUTO DELL’ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI
STATUTO ASSOCIATIVO MODIFICATO CON DISPOSIZIONI NEI VERBALI DELL’ASSEMBLEA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALLA DATA DEL 20 MARZO 2012
PREMESSA
IL PRESENTE ATTO RACCOGLIE IN SINTESI TUTTE LE MODIFICHE APPORTATE NEL CORSO DEGLI ANNI TRASCORSI DAL 2000 AD OGGI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI, IN MODO PIÙ LINEARE E SISTEMICO, TESE A RENDERE PIÙ AGEVOLE LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE ED IN ITINERE. PERTANTO LO STATUTO E’ COSÌ STRUTTURATO:
STATUTO
ART. 1 – DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE
La denominazione dell’ Associazione è sostituita come segue: " Istituto Studi Giuridici Superiori – Istituto di Ricerca e Studi – Scuola di Legge in Diritto di Famiglia, Minorile e Criminologia e Psicologia Giuridica e Scienze Sociali Forensi - Osservatorio Nazionale Permanente a Tutela dei Minori e della Famiglia”, promossa senza finalità di lucro e con l'obiettivo principale ed inderogabile di svolgere attività di studio, ricerca e formazione e pubblicazioni in merito al diritto di famiglia, Minorile e Criminologia e Psicologia Giuridica e Scienze Sociali Forensi.
Il Codice Fiscale attribuito con Certificazione di Attribuzione dal Ministero delle Finanza in data 01.03.2000 – Anagrafe Tributaria Napoli e’: 941.973.106.37
Art. 2 – Sede
L'Associazione all’attualità ha sede Legale ed operativa in Napoli, alla Via Domenico de Dominicis n. 14 VOMERO/ARENELLA, e potrà aprire sedi secondarie e/o sportelli su tutto il territorio nazionale.
Art. 3 – Durata
La durata dell'Associazione rimane senza limite temporale, salvo sopravvenuta delibera di scioglimento o per disposizione insindacabile del Presidente dell’Associazione.
Art. 4 – Oggetto sociale - Scopo
Ferma restando la costitutiva e pregiudiziale mancanza di ogni finalità di lucro, e Fermi tutti gli altri scopi statutari indicati nell’art.3 dello Statuto originario sono scopi meglio precisati dell'Associazione:
- promuovere e diffondere la conoscenza del diritto della famiglia e dei minori e delle branche del diritto affini ad esso;
- studiare ed approfondire le tematiche del diritto di famiglia;
- promuovere l’interesse per tale materia e diffonderne la conoscenza;
- favorire la formazione e la specializzazione di quanti se ne occupano;
- elaborare e promuovere progetti di legge in tema;
·sollecitare e favorire l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo attraverso le attività didattiche della Scuola di Legge ai soli iscritti o terzi all’uopo autorizzati;
· sviluppare l'utilizzo (anche costruendone ad hoc) delle reti telematiche e degli strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, forum, pubblicazioni;
· preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento professionale in questo campo;
· formare, preparare e gestire esperti in grado di operare in questo campo;
· pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici e/o sostenere con attività scientifiche riviste scientifiche e/o Giuridiche di Elevato interesse Nazionale;
·realizzare centri di formazione, reti telematiche e strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni (ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario);
·organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione;
· esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso l'Associazione osserverà le normative amministrative e fiscali vigenti.
-Costituire e diffondere la cultura del diritto e delle scienze socio-psicologiche giuridiche istituendo e potenziando al suo interno una “ Scuola di Legge” in materia ed attraverso l’osservatorio Minori e Famiglia in ogni modo.
-Offrire agli associati consulti ed orientamenti in materia, anche attraverso l’attivazione del modulo dell’open law socio-giuriudico.
Art. 5 – Esclusione del fine di lucro
L'Associazione non ha fini di lucro, ma non è escluso in futuro l'esercizio di attività commerciali svolte in maniera marginale e comunque ausiliaria, secondaria o strumentale al perseguimento dello scopo istituzionale.
Art. 6 – L’Emblema
L’associazione ha come suo LOGO / Emblema il seguente Guidone realizzato dall’anno 2000 che ha acquistato per pubblicazione reiterata e resa nota su Riviste specializzate in materia ogni diritto di attribuzione di proprietà privata:
Art. 7 -Risorse patrimoniali
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
quote e contributi ordinari e/o suppletivi se occorrenti degli associati;
Altre risorse economiche e finanziarie potranno derivare da:
eredità, donazioni, legati;
contributi statali, regionali, di enti locali, istituzioni di enti pubblici e/o privati;
contributi dell'Unione Europea, di fondazioni e/o organismi internazionali;
proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e/o a terzi, cessioni comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
liberalità degli associati e/o di terzi, persone fisiche e/o giuridiche;
entrate derivanti da iniziative patrimoniali finalizzate al proprio finanziamento;
entrate derivanti da pubblicazioni, dall’organizzazione di corsi, scuole, convegni, conferenze con obbligo di reinvestire per fini formativi le somme ricavate.
Art. 8 - Associati
Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzione di razza, religione e opinione politica, che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense e/o che siano praticanti avvocati e/o magistrati e/o docenti universitari in materia economiche o giuridiche e/o mediatori familiari, counselor e/o consulenti familiari e/o psicologi E/o Assistenti Sociali E/o Poliziotti e /o Carabinieri o altre professioni di aiuto sociale, i quali, condividendone gli scopi, inoltrino formale e regolare domanda, compilando l'apposito modulo.
Possono essere soci anche altre associazioni e/o Enti.
L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo [ CdA] a maggioranza assoluta ed avrà effetto dalla data di versamento della quota sociale; ogni associato, in regola con il pagamento delle quote, è membro dell'assemblea sociale Consultiva, non ha diritto di voto ma può esprimere pareri e suggerimenti di orientamento e scientifici.
Gli associati assumono l’impegno di contribuire, in spirito di solidarietà, al raggiungimento degli scopi.
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, espulsione e mancato pagamento della quota sociale.
Gli associati si distinguono:
Soci Fondatori: che risultano dall’atto costitutivo.
Soci ONORARI : le persone che si sono distinte nella materia di famiglia o minorile, al pari degli ordinari non hanno diritto di voto, ma possono esprimersi in questioni scientifiche e didattiche, non sono tenuti alla corresponsione di quote associative.
Fanno parte dei Comitati e Direzioni Scientifiche all’uopo costituite dal Presidente dell’Istituto, esprimendo pareri e consigli.
La nomina degli stessi è indicata nei verbali del Consiglio di Amministrazione.
Soci Ordinari:che paghino la quota annuale ed quote integrative e che intendono espressamente partecipare alle attività di studio, ricerche e formazione organizzate.
Ciascun associato ordinario, non in regola con il versamento delle quote sociali annuali decade automaticamente. Il Presidente può esonerare eccezionalmente dal pagamento della quota associativa qualche socio ordinario che si è distinto per la sua collaborazione nella conduzione amministrativa e/o scientifica nelle attività programmate,
Art. 9 – Condotta degli Associati
Ogni socio deve tenere una condotta conforme alla massima lealtà, probità e rettitudine professionale e civile.
Ogni socio deve rispettare il Regolamento interno che verrà sottoscritto all’atto di ammissione all’associazione .
Ogni violazione comporterà l’esclusione automatica dall’Associazione.
Art. 10 -Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
- IL PRESIDENTE;
l'assemblea CONSULTIVA dei soci;
il consiglio direttivo c.d. Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri FONDATORI.
Art. 11 – Assemblea CONSULTIVA
a) L'assemblea associativa Può essere costituita e disposta dal Presidente invitando gli iscritti all'Associazione anche attraverso un Simposio o tavola rotonda per raccogliere eventuali pareri e suggerimenti; è convocata dal presidente e si riunisce in via ordinaria una volta l'anno se ritenuta necessaria dal Presidente;
b) Possono essere convocate assemblee straordinarie anche per iniziativa di un terzo dei soci che ne facciano espressa richiesta scritta ( anche solo tramite e. mail ) per casi di particolare importanza e comunque se ritenuta necessaria dal presidente.
L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto (anche tramite e-mail), contenente l'ordine del giorno ed inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Art. 12 – Consiglio di Amministrazione O DIRETTIVO
a)L'Associazione è amministrata dal consiglio direttivo, composto da 3 membri fondatori nelle persone dell’Avv. Manlio Merolla, Avv. Armando Ceccoli e Avv. Gennaro Branno, i consiglieri hanno eletto con verbale n. 12° del CdA del 30.01.2010 come presidente l’avv. Manlio merolla in modo inamovibile salvo Sua espressa diversa volontà.
b) L'esercizio delle cariche è gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese.
c) Il consiglio direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto riservato, per legge o per statuto.
Si costituisce e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del presidente, che sottoscrive unicamente i conseguenti verbali.
In caso di sopravvenuta cessazione dalla carica di un consigliere per dimissioni, impedimento prolungato o altra causa, il consiglio direttivo prosegue la propria attività in regime di prorogatio, per i provvedimenti urgenti, sino alla reintegrazione del plenum.
L’Assemblea del CdA ( Consiglio di Amministrazione e/o Direttivo) si riunisce minimo una volta all’anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e per deliberare sull'ordine del giorno preventivamente comunicato.
Art. 13 – Presidente
Il presidente dell’Associazione nel contempo con pari facoltà e diritti è anche Presidente del Consiglio Direttivo, alias : Consiglio di Amministrazione in virtù di formale delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione, in virtù di delibera del CdA del 20.1.2003 ed in caso di sua motivata assenza o impedimento un altro componente del Direttivo, hanno la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Nell'esercizio della propria carica il presidente provvede a:
a) dare esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
b) convocare gli organi sociali predisponendone l'ordine del giorno;
c) promuovere tutte le iniziative, programmi, progetti, da presentare all'approvazione degli organi sociali;
d) vigilare sulla tenuta dei bilanci;
e) assolvere ai compiti d'istituto, riservandosi ampia facoltà di delega;
f) fare quanto necessario per il raggiungimento degli scopi sociali;
g) aprire e chiudere conti correnti ed effettuare operazioni su tali conti, quali bonifici, prelievi, emissioni di assegni, per il raggiungimento dei fini sociali e con obbligo di rendiconto dinnanzi all’Assemblea;
In caso di impedimento e sino all'elezione del nuovo presidente, i consiglieri gli subentrano nella carica.
Il Presidente in virtù dell’articolo sette [ 7]dell’atto costitutivo per notaio dr. Alfredo Albore rep. 66893 del 24.01.2000 è nominato dai soci fondatori costituenti in modo inamovibile, salvo formale dimissione volontaria dello stesso.
Art. 14 – Bilancio
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 Dicembre, il consiglio direttivo redigerà il rendiconto economico-finanziario consuntivo relativo all'anno in corso ed il rendiconto economico-finanziario preventivo relativo all'anno successivo. Il primo esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre..
Art. 15 – LIBRI SOCIALI
I libri sociali dopo le modifiche apportate nel corso degli anni con delibere in atti dal Consiglio di Amministrazione sono stati ridotti ai seguenti, stante anche il fatto che l’Associazione non svolge attività di natura commerciale:
1. Registro Soci;
2. Registro Verbali del Consiglio di Amministrazione;
3. Registro Entrate ed Uscite o detto “ Cassa”.
Dei quali ex lege non e’ previsto alcun obbligo di vidimazione ufficiale.
Tuttavia il registro del Consiglio di Amministrazione risulta vidimato e numerato dal notaio Alfredo Albore già dalla costituzione della detta associazione.
Art. 16 - Estinzione
L'Associazione si estingue:
quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
per volontà del Presidente;
o per mancanza degli associati;
Il patrimonio residuo sarà devoluto ad associazioni e/o soggetti collettivi aventi analoghe finalità.
Art. 16 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia di associazioni non riconosciute o riconosciute ed ai verbali del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione in relazione ad altre eventuali modifiche ed integrazioni apportate o conseguenti.
Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione.
Tanto in conformità delle delibere del Consiglio di Amministrazione ad integrazione e modifica